Riforma leggi sulle libere professioni

Per quanto riguarda i progetti di interventi legislativi ben venga la cosiddetta riforma delle libere professioni, sopratutto considerando che alcuni ordinamenti professionali risalgono agli anni Trenta, ma che questa non sia l'occasione per uno strisciante tentativo di restringere e soffocare l'attività professionale, come sembra da alcune strane ed inaccettabili proposte che si sono succedute nel tempo.

Alleanza popolare ritiene indispensabile evidenziare i seguenti punti fondamentali ed irrinunciabili, che devono essere necessariamente tenuti in considerazione e che non potranno essere disattesi dall'emananda normativa: - é essenziale ed indispensabile che la riforma mantenga la netta distinzione tra le attività professionali intellettuali e l'attività d'impresa e riconosca che il prodotto dell'attività professionale é di carattere intellettuale e non commerciale, garantendo e tutelando le caratteristiche e peculiarità essenziali della libera professione: libertà ed indipendenza; - non é assolutamente proponibile l'eliminazione della incompatibilità tra libera professione e lavoro dipendente, sia pubblico che privato, a volte non affermata palesemente, ma facilmente ricavabile da attenta lettura e coordinamento delle proposte di legge presentate; parimenti inammissibile é la proposta di iscrizione agli albi professionali dei dipendenti pubblici part-time; tali soluzioni costituirebbero una clamorosa contraddizione in termini, che minerebbero alla base l'essenza stessa della libera professione e della qualificazione professionale. - dovrà essere regolamentata con assoluta chiarezza ed entro limiti ben precisi, l'eventuale partecipazione alle Società Professionali di soci ad albi professionali (il cosiddetto socio finanziario o apportatore di solo capitale), così come la partecipazione al capitale di altra società non costituita da soli professionisti; ciò anche al fine di non intaccare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà che sono le caratteristiche intrinseche e prevalenti della libera professione e di impedire che, tramite la via del socio di capitale, i professionisti sanzionati disciplinarmente (radiati o sospesi) possano "rientrare dalla finestra" e riprendere comodamente l'esercizio della propria attività professionale.

Infine, nelle Società Professionali, dovrà essere garantito il rispetto del cosiddetto "intuitus personae", garantendo al cliente la facoltà, al momento del conferimento dell'incarico, di pretendere che l'esecuzione dello stesso sia affidata ad un determinato socio professionista; - gli Ordini Professionali dovranno subire una profonda ristrutturazione ed essere preposti ad effettuare sui professionisti, concrete verifiche e vigilare sull'esercizio della professione secondo i dettami deontologici, garantendo la serietà del professionista primariamente nell'interesse della collettività.

E' assolutamente inaccettabile, come previsto in alcuni progetti, l'introduzione della soggezione dell'esercizio professionale a variegate forme di vigilanza da parte di organismi ministeriali o di altre Autorità non meglio identificate, cosa che può costituire ovviamente un comodo strumento da parte del potere amministrativo o politico per inibire, a tempo o indefinitivamente, l'esercizio della professione a soggetti "scomodi"; - dovranno essere previsti incentivi specie per i giovani in relazione anche ai nuovi contratti di collaborazione professionale, la costituzione di Società Professionali, inoltre, non doveva diventare una soluzione obbligatoria per tutti coloro che accedono alla libera professione: l'emanda normativa dovrà garantire l'esercizio indipendente e libero della professione senza che il singolo, per potere esercitare, debba necessariamente essere assorbito in grandi studi polifunzionali; - la riforma dovrà abolire il divieto di pubblicità.

Sarà necessario, tuttavia, fissare le modalità di pubblicità, disponendo limiti nel rispetto delle regole deontologiche e delle pari opportunità onde tutelare il singolo delle capacità economiche dello studio polifunzionale. La pubblicità dovrà essere effettuata a solo scopo informativo ed unicamente espositiva del tipo di attività esercitata, con divieto di qualsiasi riferimento a tariffe che possano richiamare slealmente clientela con la proposta dei "prezzi vantaggiosi"